
Regole chiare per un rapporto commerciale affidabile
I nostri Termini e condizioni generali costituiscono la base contrattuale della collaborazione con Schlenker Spannwerkzeuge. Forniscono informazioni chiare su ordini, consegne, pagamenti, responsabilità e altri aspetti essenziali del nostro rapporto commerciale. In questo modo garantiamo trasparenza, affidabilità e un quadro professionale – sia per i nostri clienti sia per la nostra azienda. FR
Tutte le forniture e le prestazioni continueranno a essere disciplinate esclusivamente dalle presenti Condizioni generali, anche qualora il Venditore, nel singolo caso, non faccia esplicito riferimento ad esse. La loro applicazione può essere esclusa, in tutto o in parte, esclusivamente mediante un accordo scritto espresso relativo alla singola operazione commerciale. Eventuali condizioni generali, in particolare le condizioni di acquisto dell’Acquirente, non si applicano alle forniture e alle prestazioni del Venditore in aggiunta alle presenti Condizioni generali.
Esse non vincolano il Venditore neppure qualora quest’ultimo non vi si opponga espressamente nel singolo caso; il Venditore dichiara con la presente di opporvisi espressamente. Le presenti Condizioni generali del Venditore si considerano accettate al più tardi con la ricezione della merce o della prestazione.
Le presenti Condizioni generali si applicano esclusivamente alle imprese ai sensi dei §§ 14, 310, comma 1, del Codice civile tedesco (BGB), nonché alle persone giuridiche di diritto pubblico e ai patrimoni speciali di diritto pubblico.
Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle nostre Condizioni generali fa fede esclusivamente la versione tedesca. Le traduzioni in altre lingue sono messe a disposizione esclusivamente a scopo informativo e per facilitarne la comprensione. In caso di divergenze, contraddizioni o differenze interpretative, prevale la versione tedesca.
1.1 Il contratto si conclude con la conferma d’ordine scritta del Venditore. Il requisito della forma scritta della conferma d’ordine è soddisfatto anche mediante forma testuale trasmessa tramite sistemi di comunicazione a distanza (ad es. e-mail) o telefax.
1.2 Qualora vengano concordate clausole commerciali d’uso corrente, si applicano le regole interpretative degli Incoterms nella versione più recente, salvo quanto diversamente previsto di seguito.
1.3 Documenti quali, ad esempio, disegni, indicazioni dimensionali e dati prestazionali hanno valore meramente indicativo, salvo che siano espressamente indicati come vincolanti.
1.4 Il Venditore si riserva i diritti di proprietà e d’autore su file, campioni, schizzi, preventivi, disegni e simili, nonché su informazioni di natura materiale e immateriale, anche in formato elettronico. Tali informazioni non possono essere né riprodotte né rese accessibili a terzi, in qualsiasi forma, senza il consenso del Venditore. I documenti indicati come riservati dall’Acquirente saranno resi accessibili dal Venditore a terzi esclusivamente con il consenso dell’Acquirente.
2.1 I prezzi sono di norma espressi in euro e, salvo diverso accordo, si intendono franco stabilimento del Venditore, compreso il carico presso lo stabilimento, ma esclusi l’imballaggio e lo scarico. Ai prezzi viene aggiunta l’IVA nella misura prevista dalla legge di volta in volta vigente.
2.2 Salvo diversa indicazione nella conferma d’ordine, i pagamenti sono dovuti al netto, senza detrazioni, entro 14 giorni dalla data della fattura. Si applicano le disposizioni di legge relative al ritardo nei pagamenti.
2.3 Sono ammessi supplementi e adeguamenti successivi del corrispettivo concordato qualora circostanze quali, ad esempio, aumenti dei costi dei materiali, dei salari o dell’energia, aumenti di oneri pubblici o simili impongano tali adeguamenti al Venditore e la fornitura o la prestazione debba essere eseguita oltre quattro mesi dopo la conclusione del contratto. In caso di altri aumenti di prezzo, l’Acquirente ha diritto di recedere qualora il prezzo di listino sia aumentato in misura considerevolmente superiore rispetto all’aumento generale del costo della vita. Le forniture derivanti da ordini successivi effettuate dopo la data di una variazione di prezzo saranno fatturate ai nuovi prezzi, senza che all’Acquirente spetti un diritto di recesso.
2.4 L’Acquirente può esercitare il diritto di compensazione soltanto qualora i propri controcrediti siano stati accertati con sentenza passata in giudicato, siano incontestati oppure siano stati riconosciuti dal Venditore. L’Acquirente può esercitare un diritto di ritenzione esclusivamente nella misura in cui il proprio controcredito derivi dal medesimo rapporto contrattuale.
3.1 Il termine di consegna viene concordato tra le parti. Il suo decorso e il suo rispetto da parte del Venditore presuppongono che tutte le questioni commerciali e tecniche siano state chiarite e concordate e che l’Acquirente abbia adempiuto a tutti gli obblighi a suo carico, quali, ad esempio, la presentazione delle necessarie certificazioni o autorizzazioni amministrative oppure il versamento di un acconto. In mancanza di tali presupposti, il termine di consegna sarà prorogato in misura adeguata. Il rispetto del termine di consegna è sempre subordinato al corretto e tempestivo approvvigionamento del Venditore da parte dei propri fornitori. Quanto precede non si applica qualora il ritardo sia imputabile al Venditore.
3.2 Il termine di consegna si considera rispettato se, entro la sua scadenza, il bene oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento del Venditore oppure se il Venditore ha comunicato all’Acquirente la disponibilità alla spedizione. Qualora sia contrattualmente prevista un’accettazione, fatto salvo il caso di legittimo rifiuto dell’accettazione, fa fede la data di accettazione prevista dal contratto oppure la comunicazione della disponibilità all’accettazione.
3.3 Qualora la spedizione o l’accettazione del bene oggetto della fornitura siano ritardate per motivi imputabili all’Acquirente, oppure qualora quest’ultimo violi colpevolmente altri obblighi di collaborazione, il Venditore ha diritto di chiedere all’Acquirente il risarcimento dei danni che ne derivano, comprese eventuali spese aggiuntive. Fatto salvo ogni ulteriore diritto, decorso inutilmente un congruo termine supplementare fissato dal Venditore, quest’ultimo può disporre diversamente del bene oggetto della fornitura, in particolare immagazzinandolo a rischio e a spese dell’Acquirente e/o effettuando la fornitura entro un termine adeguatamente prorogato.
3.4 Qualora il mancato rispetto del termine di consegna sia dovuto a forza maggiore, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, calamità naturali, epidemie, guerre, guerre civili, rivoluzioni, terrorismo, sabotaggi, incidenti a reattori nucleari, conflitti sindacali o altri eventi al di fuori della sfera di controllo del Venditore, quest’ultimo è esonerato dai propri obblighi di prestazione per tutta la durata dell’evento; il termine di consegna viene prorogato in misura adeguata. Il Venditore comunica all’Acquirente nel più breve tempo possibile l’inizio e la cessazione di tali circostanze. Qualora l’evento si protragga per oltre sei mesi, il Venditore ha altresì diritto di porre fine al contratto senza obbligo di indennizzo.
3.5 Qualora l’Acquirente, tenendo conto delle eccezioni previste dalla legge, conceda al Venditore in mora un congruo termine per l’adempimento e tale termine non venga rispettato per motivi imputabili al Venditore, l’Acquirente ha diritto di recedere dal contratto nei limiti previsti dalle disposizioni di legge. Eventuali ulteriori pretese derivanti dal ritardo nella consegna sono disciplinate esclusivamente dal § 7 delle presenti Condizioni.
4.1 Il rischio passa all’Acquirente con l’inizio del carico dei componenti oggetto della fornitura presso lo stabilimento del Venditore, anche qualora vengano effettuate consegne parziali e/o il Venditore abbia assunto prestazioni quali, ad esempio, i costi di spedizione, la consegna a destinazione o l’installazione.
4.2 Qualora sia stata concordata un’accettazione, essa deve essere effettuata senza indugio alla data convenuta e comunque dopo la comunicazione del Venditore relativa alla disponibilità all’accettazione. L’Acquirente non può rifiutare l’accettazione in presenza di un difetto non sostanziale, purché il Venditore riconosca espressamente il proprio obbligo di eliminare il difetto.
4.3 Qualora la spedizione o l’accettazione siano ritardate o non abbiano luogo a causa di circostanze non imputabili al Venditore, il rischio di perdita accidentale o di deterioramento accidentale del bene oggetto della fornitura passa all’Acquirente a partire dalla data della comunicazione della disponibilità alla spedizione o all’accettazione. Il Venditore si impegna a stipulare, a spese dell’Acquirente, le assicurazioni da quest’ultimo richieste, quali ad esempio un’assicurazione sul trasporto.
4.4 Sono ammesse consegne parziali nella misura in cui siano ragionevolmente accettabili per l’Acquirente.
4.5 Gli imballaggi da trasporto e gli altri imballaggi ai sensi della normativa sugli imballaggi non vengono ritirati, salvo diverso accordo. L’Acquirente provvede allo smaltimento degli imballaggi a proprie spese.
5.1 Il Venditore conserva la proprietà del bene oggetto della fornitura fino al completo adempimento di tutti i crediti, compresi in particolare gli eventuali crediti a saldo spettanti al Venditore nell’ambito del rapporto commerciale con l’Acquirente (riserva sul saldo).
5.2 L’Acquirente è tenuto a trattare con cura il bene fornito con riserva di proprietà (“merce soggetta a riserva di proprietà”); in particolare, è tenuto ad assicurarlo adeguatamente, a proprie spese e per il valore a nuovo, contro furto, rottura, incendio, danni causati dall’acqua e altri danni, mantenendo tale copertura assicurativa per l’intera durata della riserva di proprietà. Il Venditore ha diritto di stipulare direttamente tali assicurazioni a spese dell’Acquirente, salvo che quest’ultimo dimostri di aver già provveduto alla relativa copertura. Su richiesta del Venditore, l’Acquirente è tenuto a fornire in qualsiasi momento prova scritta dell’assicurazione.
5.3 Qualora la merce soggetta a riserva di proprietà venga incorporata in altri beni in modo tale da divenire parte essenziale di un altro bene, il Venditore acquisisce una quota di comproprietà su tale bene. Qualora mediante l’unione o la lavorazione della merce soggetta a riserva venga realizzato un nuovo bene, il Venditore acquisisce sempre una corrispondente quota di comproprietà.
5.4 L’Acquirente è autorizzato a rivendere la merce soggetta a riserva di proprietà nell’ambito della normale attività commerciale. In caso di vendita della merce soggetta a riserva fornita oppure realizzata ai sensi del § 5.3, l’Acquirente cede sin d’ora al Venditore, fino al completo soddisfacimento dei crediti di quest’ultimo, i corrispondenti crediti derivanti dalla vendita nei confronti dei propri clienti (importo finale della fattura comprensivo di IVA), oppure la relativa quota, unitamente a tutti i diritti accessori.
5.5 L’Acquirente resta autorizzato a riscuotere il credito ceduto ai sensi del § 5.4; resta comunque impregiudicato il diritto del Venditore di riscuotere direttamente tale credito. Il Venditore non procederà alla riscossione finché l’Acquirente adempie ai propri obblighi di pagamento nei confronti del Venditore utilizzando gli importi riscossi, non incorre in mora e non sia stata presentata domanda di apertura di una procedura d’insolvenza né vi sia sospensione dei pagamenti. Qualora si verifichi una delle circostanze sopra indicate, il Venditore ha diritto di esigere che l’Acquirente comunichi i crediti ceduti al Venditore a titolo di garanzia e fornisca tutte le informazioni necessarie alla loro riscossione.
5.6 In caso di comportamento dell’Acquirente contrario al contratto, in particolare in caso di ritardo nei pagamenti, il Venditore, previa diffida, ha diritto di riprendere i beni oggetto della fornitura. Tale ripresa, così come l’eventuale pignoramento dei beni da parte del Venditore, non costituisce recesso dal contratto da parte del Venditore.
5.7 La presentazione di una domanda di apertura di una procedura d’insolvenza autorizza il Venditore a effettuare forniture e prestazioni esclusivamente dopo il pagamento integrale oppure contestualmente al pagamento.
Fatte salve le disposizioni del § 7 e con esclusione di ulteriori pretese, il Venditore risponde dei vizi materiali e giuridici della fornitura come segue:
6.1 Vizi materiali
6.1.1 Le indicazioni del Venditore relative alle caratteristiche del bene oggetto della fornitura corrispondono ai risultati delle proprie misurazioni e dei propri calcoli nonché ai dati messi a sua disposizione, ad esempio in merito alle proprietà dei materiali, e costituiscono le caratteristiche concordate del bene, ma non una qualità espressamente garantita né tantomeno una garanzia ai sensi del § 443 BGB.
6.1.2 Le pretese dell’Acquirente derivanti da un vizio materiale presuppongono che egli abbia regolarmente adempiuto agli obblighi di esame e denuncia dei vizi previsti dal § 377 HGB.
6.1.3 Tutti i componenti che risultino difettosi a causa di circostanze esistenti prima del trasferimento del rischio saranno, a scelta del Venditore, riparati o sostituiti gratuitamente. L’accertamento di tali difetti deve essere comunicato immediatamente per iscritto al Venditore. I componenti sostituiti diventano di proprietà del Venditore.
6.1.4 Per i prodotti essenziali di terzi, la responsabilità del Venditore per vizi materiali è limitata alla cessione all’Acquirente dei diritti per vizi materiali spettanti al Venditore nei confronti del proprio fornitore. Qualora l’esercizio dei diritti ceduti non abbia esito positivo, i diritti dell’Acquirente per vizi materiali nei confronti del Venditore tornano ad essere esercitabili.
6.1.5 Per consentire l’esecuzione di tutte le riparazioni e forniture sostitutive ritenute necessarie dal Venditore, l’Acquirente deve, previo accordo con il Venditore, concedergli il tempo e l’opportunità necessari; in caso contrario il Venditore è esonerato dalla responsabilità per le conseguenze che ne derivano. Solo in casi urgenti di pericolo per la sicurezza operativa oppure per evitare danni sproporzionatamente gravi, l’Acquirente ha diritto di eliminare il difetto direttamente o tramite terzi e di richiedere al Venditore il rimborso delle spese necessarie, a condizione che il Venditore venga informato immediatamente dall’Acquirente.
6.1.6 Il Venditore sostiene le spese necessarie ai fini dell’adempimento successivo, nella misura in cui ciò non comporti per il Venditore un onere sproporzionato e purché la contestazione risulti fondata. In caso di vendita di un bene di nuova fabbricazione, il Venditore rimborsa inoltre, nella misura prevista dai propri obblighi di legge, le spese necessarie sostenute dall’Acquirente a seguito di pretese di regresso nella catena di fornitura.
6.1.7 Fatte salve le eccezioni previste dalla legge e nel rispetto delle disposizioni legislative applicabili, l’Acquirente ha diritto di recedere dal contratto qualora il Venditore lasci decorrere inutilmente un congruo termine fissato per la riparazione o la fornitura sostitutiva. In caso di difetto meramente irrilevante, all’Acquirente spetta esclusivamente il diritto alla riduzione del prezzo contrattuale.
6.1.8 Il Venditore non presta alcuna garanzia per difetti riconducibili a misure o costruzioni espressamente richieste dall’Acquirente, né per difetti che si manifestino in materiali o prodotti forniti dall’Acquirente o il cui utilizzo sia stato espressamente richiesto dall’Acquirente nonostante un’avvertenza del Venditore. In particolare, non viene prestata alcuna garanzia nei seguenti casi: utilizzo inadeguato o improprio; montaggio e/o messa in funzione difettosi da parte dell’Acquirente o di terzi; utilizzo di parti o materiali non originali; normale usura; trattamento errato o negligente; manutenzione non corretta; utilizzo di mezzi operativi non idonei; mancato o insufficiente backup dei dati da parte dell’Acquirente; influenze anomale di qualsiasi tipo (ad es. vibrazioni provenienti da apparecchiature di terzi o penetrazione di corpi estranei); influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche, salvo che siano imputabili al Venditore; violazione da parte dell’Acquirente degli obblighi descritti nel § 6.2.4.
6.1.9 Qualora l’Acquirente o un terzo effettui riparazioni in modo improprio, il Venditore non risponde delle conseguenze che ne derivano. Lo stesso vale per le modifiche apportate al bene oggetto della fornitura senza il previo consenso del Venditore.
6.1.10 Su richiesta del Venditore, l’Acquirente è tenuto a restituire al Venditore il componente difettoso.
6.1.11 Fatto salvo il § 8.2, le precedenti disposizioni in materia di garanzia si applicano per analogia anche all’eliminazione dei difetti stessa.
6.2 Vizi giuridici; controllo delle esportazioni
6.2.1 Qualora l’utilizzo del bene oggetto della fornitura comporti la violazione, in Germania, di diritti di proprietà industriale o diritti d’autore, il Venditore provvederà in linea di principio, a proprie spese, a procurare all’Acquirente il diritto di continuare a utilizzare il bene oppure a modificarlo in modo ragionevolmente accettabile per l’Acquirente affinché la violazione cessi. Qualora ciò non sia possibile a condizioni economicamente ragionevoli o entro un termine adeguato, l’Acquirente ha diritto di recedere dal contratto. Alle medesime condizioni, anche il Venditore ha diritto di recedere dal contratto. Inoltre, nei casi imputabili al Venditore, quest’ultimo terrà indenne l’Acquirente dalle pretese incontestate o accertate con sentenza passata in giudicato dei titolari dei relativi diritti di proprietà industriale o intellettuale.
6.2.2 Fatte salve le disposizioni del § 7, gli obblighi del Venditore previsti nel § 6.2.1 sono esaustivi in caso di violazione di diritti di proprietà industriale o d’autore. Essi sussistono soltanto qualora l’Acquirente informi immediatamente il Venditore delle violazioni contestate; l’Acquirente assista il Venditore in misura ragionevole nella difesa contro le pretese avanzate oppure consenta al Venditore di effettuare le modifiche previste dal § 6.2.1; tutte le misure difensive, comprese eventuali definizioni extragiudiziali, rimangano riservate al Venditore; il vizio giuridico non derivi da istruzioni dell’Acquirente né dal fatto che la violazione si sia verificata soltanto in seguito alla combinazione, da parte dell’Acquirente, del bene oggetto della fornitura con prodotti o forniture estranei all’ambito di fornitura del Venditore; e la violazione non sia stata causata da modifiche arbitrarie apportate dall’Acquirente al bene o da un utilizzo non conforme al contratto.
6.2.3 Il Venditore non garantisce che i prodotti finali realizzati utilizzando il bene oggetto della fornitura siano liberi da diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi.
6.2.4 Qualora l’Acquirente intenda esportare o trasferire il bene oggetto della fornitura verso un Paese o territorio nei confronti del quale le Nazioni Unite, l’Unione europea o gli Stati Uniti d’America abbiano imposto o reso operative misure di embargo o altre restrizioni all’esportazione o riesportazione, oppure intenda utilizzarlo per tale Paese o territorio, l’Acquirente ne informerà per iscritto il Venditore prima della conclusione del contratto ai sensi del § 1.2. Qualora tale intenzione sorga dopo la conclusione del contratto, l’esportazione, il trasferimento o l’utilizzo richiedono il previo consenso scritto del Venditore. Indipendentemente da ciò, l’Acquirente garantisce di (i) rispettare le pertinenti norme sul controllo delle esportazioni, compresi gli embarghi e le altre sanzioni vigenti in Germania, nell’Unione europea e nell’ambito delle Nazioni Unite, e (ii) rispettare altresì tutte le altre norme estere sul controllo delle esportazioni, compresi embarghi e sanzioni, a condizione che Germania, Unione europea o Nazioni Unite abbiano adottato disposizioni, embarghi o sanzioni comparabili a quelli dei rispettivi Stati. In caso di rivendita del bene oggetto della fornitura da parte dell’Acquirente, quest’ultimo garantirà mediante accordi appropriati che tali obblighi siano trasferiti lungo l’intera catena di fornitura fino al cliente finale presso il quale il bene rimane. In caso di violazione della presente disposizione, il Venditore ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato.
7.1 Qualora, per colpa del Venditore derivante dall’omessa o errata attuazione di proposte o consulenze fornite prima o dopo la conclusione del contratto, oppure dalla violazione di altri obblighi contrattuali accessori, l’Acquirente non possa utilizzare il bene oggetto della fornitura conformemente al contratto, si applicano per analogia, con esclusione di ulteriori pretese dell’Acquirente, le disposizioni dei §§ 6 e 7.2; ciò vale in particolare qualora l’Acquirente non osservi le istruzioni per l’uso e la manutenzione del bene oggetto della fornitura.
7.2 Per i danni che non si siano verificati direttamente sul bene oggetto della fornitura, il Venditore risponde esclusivamente in caso di dolo; colpa grave del titolare, degli organi societari o dei dirigenti; lesione colposa della vita, dell’integrità fisica o della salute; vizi dolosamente occultati dal Venditore oppure qualora abbia assunto una garanzia relativa alle caratteristiche del bene; e vizi del bene oggetto della fornitura per i quali sussista responsabilità ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità da prodotto per danni a persone o a beni destinati all’uso privato, indipendentemente dal fondamento giuridico della pretesa. In caso di violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali, il Venditore risponde anche per colpa grave di dipendenti non dirigenti e per colpa lieve; in quest’ultimo caso la responsabilità è limitata al danno tipico del contratto e ragionevolmente prevedibile. Sono obblighi contrattuali essenziali quelli il cui adempimento rende possibile la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto l’Acquirente può normalmente fare affidamento.
7.3 Sono escluse ulteriori pretese risarcitorie, indipendentemente dal loro fondamento giuridico. Nella misura in cui la responsabilità del Venditore per danni sia esclusa o limitata, tale esclusione o limitazione si applica anche alla responsabilità personale per danni dei dipendenti del Venditore.
8.1 Tutte le pretese dell’Acquirente si prescrivono in 12 mesi, indipendentemente dal loro fondamento giuridico; ciò vale anche per la prescrizione dei diritti di regresso nella catena di fornitura ai sensi del § 445b, comma 1, BGB. Resta impregiudicata la sospensione della scadenza prevista dal § 445b, comma 2, BGB. Nei casi di comportamento doloso o fraudolento, di lesione colposa della vita, dell’integrità fisica o della salute e per le pretese ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità da prodotto si applicano i termini di legge. Tali termini si applicano altresì ai vizi di un’opera edilizia o ai beni oggetto della fornitura che, conformemente al loro normale utilizzo, siano stati impiegati per un’opera edilizia e ne abbiano causato la difettosità.
8.2 Qualora, nell’ambito dell’eliminazione dei difetti da parte del Venditore, sorgano nuovi diritti dell’Acquirente per vizi materiali, tutte le relative pretese si prescrivono al più tardi entro 24 mesi dalla consegna del bene originariamente fornito.
9.1 Tutti i rapporti giuridici tra il Venditore e l’Acquirente sono disciplinati esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale di Germania applicabile ai rapporti giuridici tra soggetti nazionali.
9.2 Il foro competente è il tribunale territorialmente competente per la sede del Venditore a Villingen-Schwenningen. Il Venditore ha tuttavia il diritto di promuovere un’azione anche presso il foro della sede dell’Acquirente.
10.1 Salvo diversa indicazione nella conferma d’ordine, il luogo di adempimento delle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale è la sede del Venditore, vale a dire Villingen-Schwenningen. Ciò vale anche qualora siano state concordate clausole commerciali d’uso corrente.
10.2 Le dichiarazioni finalizzate alla costituzione, conservazione o esercizio di diritti devono essere rese in forma scritta. Il requisito della forma scritta è soddisfatto anche mediante forma testuale trasmessa tramite sistemi di comunicazione a distanza (ad es. e-mail) o telefax, salvo nei casi in cui la forma scritta sia prescritta dalla legge.
10.3 Senza il consenso scritto del Venditore, l’Acquirente non può cedere o trasferire a terzi i propri diritti derivanti dal contratto.<<
Le nostre Condizioni generali costituiscono la base vincolante per tutte le forniture e le prestazioni di Schlenker Spannwerkzeuge.
Vi invitiamo a leggere attentamente le nostre Condizioni generali al fine di evitare incomprensioni.
Le Condizioni generali disciplinano aspetti fondamentali quali i termini di consegna, le condizioni di pagamento, la riserva di proprietà e la responsabilità.
Una chiara comprensione delle nostre Condizioni generali contribuisce a garantire che i progetti possano essere gestiti in modo fluido, efficiente e collaborativo.
Per qualsiasi domanda relativa a specifiche clausole o all’applicazione delle Condizioni generali al vostro caso concreto, il team Schlenker è a vostra disposizione per fornirvi assistenza.
Le nostre Condizioni generali vengono naturalmente aggiornate con regolarità per tenere conto dei requisiti di legge e degli sviluppi tecnici.
Ulteriori informazioni sulle nostre attuali Condizioni generali sono disponibili in questa pagina.
Per qualsiasi domanda relativa a specifiche clausole o all’applicazione delle Condizioni generali al vostro caso concreto, il team Schlenker è a vostra disposizione per fornirvi assistenza.